Sentenza 62/1967 (ECLI:IT:COST:1967:62)
Massima numero 4618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  18/05/1967;  Decisione del  18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4617  4619


Titolo
SENT. 62/67 B. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI - T.U. 30 GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO NELL'ART. 37, TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE NELLA FABBRICA, O IN LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI DI DISTILLAZIONE O DI MATERIE ALCOOLICHE O ALCOOLIZZABILI SENZA PREVENTIVA DENUNCIA ALL'UFFICIO FISCALE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA' - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza aver prima denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica o le cose ivi giacenti - non ha posto una presunzione juris et de jure di responsabilita'. Detta norma, pertanto, non soltanto non viola i diritti di garanzia del cittadino tutelati dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione, ma non si pone neppure in contrasto con il successivo art. 27, primo comma, nel rilievo che la norma stessa prevede e punisce un fatto proprio dell'agente a lui personalmente imputabile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte