Sentenza 62/1967 (ECLI:IT:COST:1967:62)
Massima numero 4619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
18/05/1967; Decisione del
18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 62/67 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI - T.U. 30 GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO NELL'ART. 37, TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE NELLA FABBRICA, O IN LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI DI DISTILLAZIONE O DI MATERIE ALCOOLICHE O ALCOOLIZZABILI SENZA PREVENTIVA DENUNCIA ALL'UFFICIO FISCALE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA' - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 62/67 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITI - T.U. 30 GENNAIO 1896, N. 26, ART. 18, ULTIMO COMMA, RIPRODOTTO NELL'ART. 37, TERZO COMMA, DEL D.M. 8 LUGLIO 1924 - DETENZIONE NELLA FABBRICA, O IN LOCALI ANNESSI O ATTIGUI, DI APPARECCHI DI DISTILLAZIONE O DI MATERIE ALCOOLICHE O ALCOOLIZZABILI SENZA PREVENTIVA DENUNCIA ALL'UFFICIO FISCALE - PREVISIONE DI SANZIONI PENALI - PRETESA PRESUNZIONE ASSOLUTA DI RESPONSABILITA' - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITA' PER FATTO PROPRIO - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896 n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza prima aver denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - pur equiparando le conseguenze giuridiche della infrazione a quelle previste per il piu' grave reato della fabbricazione clandestina di spirito, non urta con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' codesta equiparazione, disposta dal legislatore in virtu' dei suoi poteri, trova fondamento di ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a prevenire e reprimere il contrabbando.
La norma contenuta nell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896 n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924 - con la quale viene punito con le stesse pene previste per la fabbricazione clandestina di spirito colui che abbia introdotto o detenga nella fabbrica o nei locali annessi o attigui, apparecchi di distillazione, materie alcooliche o alcoolizzabili, senza prima aver denunziato all'ufficio fiscale e prima che dall'ufficio stesso siano state verificate l'esistenza della fabbrica e le cose ivi giacenti - pur equiparando le conseguenze giuridiche della infrazione a quelle previste per il piu' grave reato della fabbricazione clandestina di spirito, non urta con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, giacche' codesta equiparazione, disposta dal legislatore in virtu' dei suoi poteri, trova fondamento di ragionevolezza nella esigenza di predisporre particolari misure atte a prevenire e reprimere il contrabbando.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte