Sentenza 63/1967 (ECLI:IT:COST:1967:63)
Massima numero 4621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  18/05/1967;  Decisione del  18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4620


Titolo
SENT. 63/67 B. RIFORMA FONDIARIA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN QUANTO" DI DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - EFFETTI - COMPITI DEL GIUDICE A QUO - PRESUPPOSTI DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO.

Testo
Se per la formazione del piano si e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in vigore nella zona successivamente al 15 novembre 1949, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del decreto di espropriazione per riforma fondiaria, restando riservato al giudice di merito il compito di accertare se, ed in qual misura, la consistenza effettiva dei beni al 15 novembre 1949 si discostava da quella risultante nel nuovo catasto e se quindi sono state effettivamente scorporate quote maggiori di quelle legalmente consentite con il conseguente diritto dell'espropriato di ottenere il risarcimento del danno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte