Ordinanza 65/1967 (ECLI:IT:COST:1967:65)
Massima numero 4623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
18/05/1967; Decisione del
18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 65/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 OTTOBRE 1966, RECANTE "NORME PER I CONCORSI NELLA REGIONE SICILIANA PER I MEDICI, VETERINARI ED OSTETRICHE CONDOTTI E NORME INTEGRATIVE PER IL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI" - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 65/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 OTTOBRE 1966, RECANTE "NORME PER I CONCORSI NELLA REGIONE SICILIANA PER I MEDICI, VETERINARI ED OSTETRICHE CONDOTTI E NORME INTEGRATIVE PER IL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI" - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere dichiarato estinto per rinunzia il giudizio principale di legittimita' costituzionale, qualora il soggetto, che abbia proposto il ricorso, vi abbia successivamente rinunziato con dichiarazione, depositata in cancelleria, cui abbia aderito la controparte con dichiarazione apposta in calce al documento stesso della rinunzia. (Nella specie il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva rinunziato al ricorso col quale aveva impugnato la legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 ottobre 1966, concernente: Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari e ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario della Regione medesima).
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere dichiarato estinto per rinunzia il giudizio principale di legittimita' costituzionale, qualora il soggetto, che abbia proposto il ricorso, vi abbia successivamente rinunziato con dichiarazione, depositata in cancelleria, cui abbia aderito la controparte con dichiarazione apposta in calce al documento stesso della rinunzia. (Nella specie il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva rinunziato al ricorso col quale aveva impugnato la legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 ottobre 1966, concernente: Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici, veterinari e ostetriche condotti e norme integrative transitorie per il personale sanitario della Regione medesima).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25