Sentenza 67/1967 (ECLI:IT:COST:1967:67)
Massima numero 4625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  01/06/1967;  Decisione del  01/06/1967
Deposito del 09/06/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 67/67. LIBERTA' PERSONALE - ART. 513, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RICERCA DELLE COSE DA PIGNORARE SULLA PERSONA DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' PERSONALE - ESCLUSIONE.

Testo
La ricerca di beni da pignorare sulla persona del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario e' un atto di istruzione del pignoramento, che, essendo gia' autorizzato dal titolo esecutivo, non richiede una speciale autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 13 secondo comma della Costituzione. Del resto contro ogni possibile abuso garantisce da un lato l'obbligo fatto all'ufficiale di aver rispetto del decoro della persona e, dall'altro lato, la responsabilita', anche penale, che su lui grava quando va oltre i limiti di cio' che gli e' consentito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte