Sentenza 69/1967 (ECLI:IT:COST:1967:69)
Massima numero 4627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
01/06/1967; Decisione del
01/06/1967
Deposito del 09/06/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 69/67. PREVIDENZA SOCIALE - AUTOFERROTRANVIERI - ART. 6 D.L. LUOG. 9 NOVEMBRE 1945, N. 848 SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE GIA' LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI - PERDITA DEL PATRIMONIO ASSICURATIVO ACQUISITO DAGLI EX AGENTI DURANTE IL PERIODO DEL LICENZIAMENTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIAMMESSI IN SERVIZIO PREVIA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA AI SENSI DEL R.D.L. 6 GENNAIO 1944, N. 9 - VIOLAZIONE ART. 3 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/67. PREVIDENZA SOCIALE - AUTOFERROTRANVIERI - ART. 6 D.L. LUOG. 9 NOVEMBRE 1945, N. 848 SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE GIA' LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI - PERDITA DEL PATRIMONIO ASSICURATIVO ACQUISITO DAGLI EX AGENTI DURANTE IL PERIODO DEL LICENZIAMENTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RIAMMESSI IN SERVIZIO PREVIA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA AI SENSI DEL R.D.L. 6 GENNAIO 1944, N. 9 - VIOLAZIONE ART. 3 COST. - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dal raffronto fra le norme dell'art. 6 D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 848 (riguardante la ricostituzione del trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto gia' licenziati per motivi politici) e le disposizioni contenute nel R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 e 19 ottobre 1944, n. 301 (relative alla riammissione in servizio e revisione delle carriere dei dipendenti pubblici) risulta che mentre queste stabiliscono che deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescienza, considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di eta' o a quella cui risale l'inabilita' al lavoro, l'art. 6 del decreto luogotenenziale del 1945, invece, esclude tale possibilita', con conseguente perdita dell'intero patrimonio assicurativo acquistato in quel periodo dagli ex agenti con la propria attivita' alle dipendenze di altri datori di lavoro. Tale disparita' di trattamento non trova giustificazione in una particolare situazione di questa categoria di esonerati rispetto agli altri soggetti, destinatari delle leggi riabilitative del 1944, e pertanto, l'indicato art. 6 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dal raffronto fra le norme dell'art. 6 D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 848 (riguardante la ricostituzione del trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto gia' licenziati per motivi politici) e le disposizioni contenute nel R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 e 19 ottobre 1944, n. 301 (relative alla riammissione in servizio e revisione delle carriere dei dipendenti pubblici) risulta che mentre queste stabiliscono che deve farsi luogo ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescienza, considerando utile a tal fine il periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella del raggiungimento del limite di eta' o a quella cui risale l'inabilita' al lavoro, l'art. 6 del decreto luogotenenziale del 1945, invece, esclude tale possibilita', con conseguente perdita dell'intero patrimonio assicurativo acquistato in quel periodo dagli ex agenti con la propria attivita' alle dipendenze di altri datori di lavoro. Tale disparita' di trattamento non trova giustificazione in una particolare situazione di questa categoria di esonerati rispetto agli altri soggetti, destinatari delle leggi riabilitative del 1944, e pertanto, l'indicato art. 6 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte