Sentenza 71/1967 (ECLI:IT:COST:1967:71)
Massima numero 4630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
01/06/1967; Decisione del
01/06/1967
Deposito del 09/06/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 71/67. CACCIA - ART. 67 COMMA PRIMO ULTIMA PARTE T.U. N. 1016 DEL 1939 - COSTITUZIONE IN RISERVA NELLA ZONA DELLE ALPI DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELLA NORMA IN QUANTO DISPONE CHE LA GESTIONE SIA A VANTAGGIO DEGLI ISCRITTI. CACCIA - ART. 67 COMMA PRIMO PRIMA PARTE T.U. N. 1016 DEL 1939 - COSTITUZIONE IN RISERVA DELLA ZONA DELLE ALPI DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA LOCALE SEZIONE DELLA FEDERCACCIA - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. CACCIA - REGIME DI RISERVA - LIMITI DELLA COMPATIBILITA' DI TALE RISERVA CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 71/67. CACCIA - ART. 67 COMMA PRIMO ULTIMA PARTE T.U. N. 1016 DEL 1939 - COSTITUZIONE IN RISERVA NELLA ZONA DELLE ALPI DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' PARZIALE DELLA NORMA IN QUANTO DISPONE CHE LA GESTIONE SIA A VANTAGGIO DEGLI ISCRITTI. CACCIA - ART. 67 COMMA PRIMO PRIMA PARTE T.U. N. 1016 DEL 1939 - COSTITUZIONE IN RISERVA DELLA ZONA DELLE ALPI DI TUTTO IL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA LOCALE SEZIONE DELLA FEDERCACCIA - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. CACCIA - REGIME DI RISERVA - LIMITI DELLA COMPATIBILITA' DI TALE RISERVA CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, gia' con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarita' della licenza di caccia presupponeva la qualita' di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparita' di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perche' la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a se' stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalita' prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimita' di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreche' la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, gia' con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarita' della licenza di caccia presupponeva la qualita' di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparita' di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perche' la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a se' stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalita' prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimita' di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreche' la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte