Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
26/02/2020; Decisione del
26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Titolo
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Modalità di ricezione delle richieste - Tenuta del foglio di servizio - Divieto temporaneo di nuove autorizzazioni - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione della competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale e dei limiti all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Modalità di ricezione delle richieste - Tenuta del foglio di servizio - Divieto temporaneo di nuove autorizzazioni - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione della competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale e dei limiti all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di illegittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e quarto comma, Cost., dell'art. 10-bis, commi 1, lett. a), b) ed e), quest'ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. La previsione - contenuta nel comma 1, lett. a), b) ed e), - dell'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici, e quello di compilare e tenere un "foglio di servizio", costituiscono misure che appaiono per un verso adeguate ad assicurare l'effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa richiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell'organizzazione dell'azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell'attività aziendale. Nemmeno la previsione del comma 6, che vieta temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese del settore, supera gli indicati limiti, in quanto è giustificata da ragioni di opportunità, avendo il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro; né comporta un'irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto temporaneo di rilascio non opera, in quanto la diversità - ad es. per modalità di svolgimento, regime tariffario, ambito di operatività, rapporti con l'utenza - dei due tipi di autoservizi pubblici non di linea e la loro necessaria reciproca distinzione, a cui presidio sono poste proprio le misure in esame, escludono che la politica delle licenze adottata per uno di essi possa determinare vantaggi o pregiudizi per l'altro.
È dichiarata non fondata la questione di illegittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e quarto comma, Cost., dell'art. 10-bis, commi 1, lett. a), b) ed e), quest'ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. La previsione - contenuta nel comma 1, lett. a), b) ed e), - dell'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici, e quello di compilare e tenere un "foglio di servizio", costituiscono misure che appaiono per un verso adeguate ad assicurare l'effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa richiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell'organizzazione dell'azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell'attività aziendale. Nemmeno la previsione del comma 6, che vieta temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese del settore, supera gli indicati limiti, in quanto è giustificata da ragioni di opportunità, avendo il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro; né comporta un'irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto temporaneo di rilascio non opera, in quanto la diversità - ad es. per modalità di svolgimento, regime tariffario, ambito di operatività, rapporti con l'utenza - dei due tipi di autoservizi pubblici non di linea e la loro necessaria reciproca distinzione, a cui presidio sono poste proprio le misure in esame, escludono che la politica delle licenze adottata per uno di essi possa determinare vantaggi o pregiudizi per l'altro.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 1
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 1
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 1
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 6
legge
11/02/2019
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte