Sentenza 73/1967 (ECLI:IT:COST:1967:73)
Massima numero 24483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  01/06/1967;  Decisione del  01/06/1967
Deposito del 09/06/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/67. LAVORO - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA EDILE - CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI POTENZA, 1 SETTEMBRE 1959, RECEPITO CON D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 779 - PREVISTA EFFICACIA 'ERGA OMNES' DELL'OBBLIGO AL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ALLA CASSA EDILE DI TALE PROVINCIA - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 779, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Matera e Potenza, per la parte in cui rende obbligatorio 'erga omnes' l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsti dall'art. 10 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959. Infatti e' illegittima l'estensione 'erga omnes' di quelle norme dei contratti collettivi integrativi che, come nella specie, prevedano il versamento di contributi alle Casse edili, uniformandosi all'art. 62 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria edile, gia' dichiarato incostituzionale con la sent. n. 129/1963: non si ha, invece, illegittimita', rispetto alle norme di quei contratti integrativi, che si limitano a stabilire la misura delle percentuali per ferie e festivita', senza richiedere l'accantonamento di esse presso un istituto di credito o una Cassa edile. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte