Ordinanza 74/1967 (ECLI:IT:COST:1967:74)
Massima numero 4633
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  14/06/1967;  Decisione del  14/06/1967
Deposito del 14/06/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 74/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO AI SENSI DEGLI ARTT. 41 E 18 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 E 28 NORME INTEGRATIVE 16 MARZO 1956 - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - MOTIVI CHE LA GIUSTIFICANO.

Testo
La Corte ordina la sospensione del provvedimento impugnato in sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via principale a norma degli artt. 18 e 41 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 28 Norme integrative 16 marzo 1956 se ritiene che sussistano al riguardo gravi regioni d'interesse generale. (Nella specie la Corte ha ordinato la sospensione del decreto 28 aprile 1967 dell'Assessore alle Finanze della Regione siciliana, impugnato per conflitto di attribuzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri, col quale era stato autorizzato il Comune di Taormina a dare esecuzione alla delibera 6 marzo 1963 di quel Consiglio comunale, avente ad oggetto la devoluzione al Comune di quote sui proventi lordi dell'esercizio del gioco a seguito della istituzione di un Casino' municipale in quella sede).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte