Sentenza 75/1967 (ECLI:IT:COST:1967:75)
Massima numero 4634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ATTI IMPUGNABILI - DECRETI-LEGGE - IMPUGNABILITA' DA PARTE DELLA REGIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE DI CONVERSIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 75/67 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ATTI IMPUGNABILI - DECRETI-LEGGE - IMPUGNABILITA' DA PARTE DELLA REGIONE - SOPRAVVENUTA LEGGE DI CONVERSIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Non cessa la materia del contendere quando il contenuto della disposizione impugnata di un decreto-legge resti inalterato con la legge di conversione, anche se quella disposizione sia stata sostituita con un nuovo articolo, giacche' pure se si ammetta che la legge di conversione rappresenti un quid novi che travolga e si sostituisca al decreto-legge, sarebbe contrario alla realta' inferirne che la legge elimini il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. La stessa considerazione serve per disattendere la tesi di una sopraggiunta inammissibilita' del ricorso, quando con la legge di conversione sostanzialmente rimanga immutata la disposizione convertita, restando inalterati non soltanto la controversia ma anche l'interesse che diede luogo al ricorso. (Fattispecie: Questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recante "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).
Non cessa la materia del contendere quando il contenuto della disposizione impugnata di un decreto-legge resti inalterato con la legge di conversione, anche se quella disposizione sia stata sostituita con un nuovo articolo, giacche' pure se si ammetta che la legge di conversione rappresenti un quid novi che travolga e si sostituisca al decreto-legge, sarebbe contrario alla realta' inferirne che la legge elimini il contrasto da cui ebbe inizio la controversia. La stessa considerazione serve per disattendere la tesi di una sopraggiunta inammissibilita' del ricorso, quando con la legge di conversione sostanzialmente rimanga immutata la disposizione convertita, restando inalterati non soltanto la controversia ma anche l'interesse che diede luogo al ricorso. (Fattispecie: Questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recante "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte