Sentenza 75/1967 (ECLI:IT:COST:1967:75)
Massima numero 4635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/67 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SOPRAVVIVENZA DI LEGGE DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE IMPUGNATO - PERMANENZA DELL'INTERESSE ALLA DECISIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE DELLA DECISIONE.
SENT. 75/67 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SOPRAVVIVENZA DI LEGGE DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE IMPUGNATO - PERMANENZA DELL'INTERESSE ALLA DECISIONE - NON CESSA LA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE DELLA DECISIONE.
Testo
Anche nel procedimento di legittimita' costituzionale di un decreto-legge il mutamento recato con la legge di conversione durante il giudizio non puo' e non deve influire sul corso del giudizio stesso quando permanga integro l'interesse alla decisione e restino immutati, nella sostanza, i termini della controversia. In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via conseguenziale, per effetto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma per l'originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto-legge. Per lo stesso motivo non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di costituzionalita' nei riguardi della legge di conversione. (Fattispecie: Questioni di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Trattasi di risoluzione di un caso di specie giacche' la decisione fa salva la soluzione di ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto-legge convertito sia, in particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida con la denunciata norma del decreto-legge).
Anche nel procedimento di legittimita' costituzionale di un decreto-legge il mutamento recato con la legge di conversione durante il giudizio non puo' e non deve influire sul corso del giudizio stesso quando permanga integro l'interesse alla decisione e restino immutati, nella sostanza, i termini della controversia. In tali casi la decisione rispetto alla legge di conversione non interviene, in via conseguenziale, per effetto dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma per l'originaria forza espansiva del ricorso contro la conforme disposizione del decreto-legge. Per lo stesso motivo non occorre che la Corte sollevi apposito incidente di costituzionalita' nei riguardi della legge di conversione. (Fattispecie: Questioni di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, recente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Trattasi di risoluzione di un caso di specie giacche' la decisione fa salva la soluzione di ogni altra questione sia, in generale, circa gli effetti della legge di conversione rispetto al decreto-legge convertito sia, in particolare, nei riguardi della impugnazione del decreto-legge quando la disposizione della sopraggiunta legge di conversione non coincida con la denunciata norma del decreto-legge).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte