Sentenza 75/1967 (ECLI:IT:COST:1967:75)
Massima numero 4636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 75/67 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA E FABBRICAZIONE - D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142 - ATTRIBUZIONE DEL PROVENTO DEGLI INASPRIMENTI ALL'ERARIO DELLO STATO - EFFETTO DEROGATORIO DELLA DISCIPLINA DI ATTRIBUZIONE DEL PROVENTO ALLA REGIONE SARDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/67 C. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA E FABBRICAZIONE - D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142 - ATTRIBUZIONE DEL PROVENTO DEGLI INASPRIMENTI ALL'ERARIO DELLO STATO - EFFETTO DEROGATORIO DELLA DISCIPLINA DI ATTRIBUZIONE DEL PROVENTO ALLA REGIONE SARDA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, comma secondo e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e' infondata, in quanto il decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, non apporto' novita' rispetto al decreto-legge n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva attribuzione all'Erario del gettito derivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore degli alluvionati con l'altro decreto n. 914 di quella stessa data. Onde l'attivita' statale di cui la Regione si lagna restava fuori dell'ambito dei rapporti tra Stato e Regione, e, quindi, non ricorreva l'applicazione degli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto sardo.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, comma primo, 47, comma secondo e 54, comma quarto, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e' infondata, in quanto il decreto-legge n. 976 del 18 novembre 1966, non apporto' novita' rispetto al decreto-legge n. 913 del precedente giorno 9 per quanto si riferiva alla esclusiva attribuzione all'Erario del gettito derivante dagli inasprimenti fiscali deliberati contemporaneamente alle provvidenze disposte a favore degli alluvionati con l'altro decreto n. 914 di quella stessa data. Onde l'attivita' statale di cui la Regione si lagna restava fuori dell'ambito dei rapporti tra Stato e Regione, e, quindi, non ricorreva l'applicazione degli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto sardo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 8
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 47
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 54
co. 4
Altri parametri e norme interposte