Sentenza 75/1967 (ECLI:IT:COST:1967:75)
Massima numero 4637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4634  4635  4636


Titolo
SENT. 75/67 D. REGIONI - IMPOSTE E TASSE - POTERE DELLO STATO DI INTRODURRE TRIBUTI NUOVI O AUMENTARE LE ALIQUOTE IN SETTORI NEI QUALI LE REGIONI ABBIANO DIRITTO A TUTTO O A PARTE DEL GETTITO - FINALITA' - LEGITTIMITA'.

Testo
In sede di esame della legittimita' costituzionale dell'art. 80, ult. comma, del D.L. 18 novembre 1966, concernente "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966", convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in riferimento agli artt. 8, primo comma, 47, secondo comma, e 54, quarto comma, dello Statuto speciale per la Regione sarda, e' stato ribadito il principio che - a parte il fondamento della pretesa della Regione sarda circa la forma (legge o decreto-legge) con cui si potrebbero imporre le misure fiscali sul cui gettito vi siano interessenze delle regioni - la legge dello Stato puo' introdurre tributi nuovi, aumentare le liquote o imporre addizionali anche in quei settori nei quali le regioni, per disposizione dei relativi statuti, abbiano diritto a tutto o parte del gettito, quando le nuove entrate tributarie siano destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte