Sentenza 76/1967 (ECLI:IT:COST:1967:76)
Massima numero 4638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 76/67. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - R.D. 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, ART. 4, COMMA 7, IN RELAZIONE ALL'ART. 5, LETT. H, DELLA LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 - ONORARI PER COLLAUDO DI OPERE IN CEMENTO ARMATO - PAGAMENTO A CARICO DEL COSTRUTTORE NELLA MISURA STABILITA DALLO STESSO INGEGNERE ISPETTORE - DISCREZIONALITA' DELLA DETERMINAZIONE E ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 23 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma settimo, del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229 ("Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato"), in relazione all'art. 5, lett. h, della legge 2 marzo 1949, n. 143 della tariffa professionale, secondo la quale gli onorari per i collaudi di strutture in cemento armato sono stabilite "a discrezione", cioe' a criterio del professionista, perche' si deve escludere che il sistema previsto dalla legge, secondo la quale il costruttore privato deve pagare le competenze dell'ingegnere ispettore, assoggetta l'imprenditore a una prestazione, la cui misura possa essere determinata ad arbitrio incontrollato dell'ingegnere. L'art. 4, comma settimo, richiama la tariffa professionale la quale, pur prevedendo che gli onorari per i collaudi delle strutture in cemento armato siano stabiliti "a criterio" del professionista, non si rimette all'arbitrio del professionista stesso, ma indica che, per ragioni tecniche, al collaudo non sono applicabili altri criteri (a percentuale, a quantita', a vacazione). La misura della liquidazione deve pero' corrispondere a criteri obiettivi, indicati nelle norme di diritto comune sul lavoro autonomo e sulle professioni intellettuali ed e' soggetta sia al controllo del Consiglio dell'ordine, sia, in caso di contestazione giudiziaria, alla determinazione del giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte