Sentenza 77/1967 (ECLI:IT:COST:1967:77)
Massima numero 4639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4640  4641  4642  4643


Titolo
SENT. 77/67 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 176 E 188 - ISCRIZIONI PROVVISORIE NEI RUOLI - TRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'IMPONIBILE DEL PENULTIMO O DELL'ULTIMO ANNO PRECEDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 176 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. sulle imposte dirette) secondo cui nel ruolo relativo ad ogni periodo di imposta si iscrive a titolo provvisorio il tributo corrispondente all'imponibile del penultimo o dell'ultimo anno precedente, risponde al vigente sistema di tassazione, c.d. "a consuntivo" il quale importa che il tributo viene iscritto sui ruoli prima del tempo a cui si riferisce, quando la misura precisa del reddito, non ancora maturato, e' inconoscibile, e si puo' soltanto presumere. La iscrizione provvisoria non e' irrazionale poiche' evita, di regola, la formazione dei ruoli supplettivi e perche' risponde al quod plerunque accidit prevedere la formazione di un imponibile per lo meno uguale nell'anno o nei due anni seguenti. Ad ogni modo, se l'imponibile dovesse risultare inferiore a quello registrato provvisoriamente il contribuente puo' ottenere il rimborso in sede di conguaglio; pertanto, in ultima istanza, egli paga l'imposta sul reddito accertato, cioe' in ragione della sua capacita' contributiva. L'art. 53 Cost. non risulta quindi violato; ne' la provvisoria tassazione di un reddito presunto come reddito reale da' luogo a problemi di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte