Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42172
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/02/2020;  Decisione del  26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42159  42160  42161  42162  42163  42164  42165  42166  42167  42168  42169  42170  42171  42173


Titolo
Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Lamentata violazione di parametro afferente direttamente all'assetto delle relazioni fra Stato e Regioni - Necessità di dimostrare la ridondanza sulla sfera di competenza regionale - Esclusione - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della ridondanza. Il parametro invocato - l'art. 120 Cost. - afferisce direttamente all'assetto delle relazioni fra Stato e Regioni e la Regione ricorrente è pertanto legittimata a farlo valere a diretta tutela delle sue prerogative.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

legge  11/02/2019  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte