Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Schema di intesa tra Stato e Regione - Conseguenti atti di indirizzo del Parlamento - Possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di non conformarsi ad essi, con atto motivato - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione del principio di differenziazione, di cui all'art. 116, terzo comma, Cost. - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 215015).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all’art. 116, terzo comma, Cost., dell’art. 2, comma 5, della legge n. 86 del 2024, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può non conformarsi, fornendo adeguata motivazione, agli atti di indirizzo adottati dagli organi parlamentari sullo schema di intesa preliminare. Il parametro evocato è chiaro nell’affidare alle Camere un ruolo centrale nella fase finale del procedimento, ruolo che si traduce in un potere legislativo pieno, non di mera approvazione. Del resto, la disciplina della fase precedente l’intesa definitiva rientra nella discrezionalità del legislatore, senza la necessità che le Camere debbano avere in tale segmento un ruolo centrale, tenendo anche conto che la stessa norma impugnata prevede che il Presidente del Consiglio, in tal caso, riferisca alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.