Sentenza 78/1967 (ECLI:IT:COST:1967:78)
Massima numero 4644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/67 A. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - INTERPRETAZIONE DELL'ORDINANZA ONDE DELIMITARE L'OGGETTO DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE.
SENT. 78/67 A. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - INTERPRETAZIONE DELL'ORDINANZA ONDE DELIMITARE L'OGGETTO DEL GIUDIZIO - FATTISPECIE.
Testo
Qualora siano state impugnate, in via incidentale, disposizioni che riguardino diverse fattispecie, spetta alla Corte individuare quale siano quelle cui essa deve limitare la propria pronuncia, considerando l'oggetto dei giudizi in cui le questioni sono state proposte e la motivazione delle ordinanze di rimessione. (Nella specie, erano state denunciate, essenzialmente per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari - artt. 54, nn. 4 e 6; 183, lett. b, c e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e disposizioni strettamente connesse; art. 1 D.L. 3 giugno 1938, n. 1032; art. 28 Cod. pen. mil. pace - comminanti la perdita del diritto a pensione in conseguenza di condanne penali e l'esclusione della computabilita', ai fini del trattamento pensionistico, del tempo trascorso in attesa di giudizio, seguito da condanna: la Corte ha rilevato che tali disposizioni riguardano anche trattamenti non collegati a rapporto di lavoro, ma ha limitato il proprio giudizio alla normativa dei soli trattamenti conseguenti ad un rapporto di lavoro).
Qualora siano state impugnate, in via incidentale, disposizioni che riguardino diverse fattispecie, spetta alla Corte individuare quale siano quelle cui essa deve limitare la propria pronuncia, considerando l'oggetto dei giudizi in cui le questioni sono state proposte e la motivazione delle ordinanze di rimessione. (Nella specie, erano state denunciate, essenzialmente per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari - artt. 54, nn. 4 e 6; 183, lett. b, c e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, e disposizioni strettamente connesse; art. 1 D.L. 3 giugno 1938, n. 1032; art. 28 Cod. pen. mil. pace - comminanti la perdita del diritto a pensione in conseguenza di condanne penali e l'esclusione della computabilita', ai fini del trattamento pensionistico, del tempo trascorso in attesa di giudizio, seguito da condanna: la Corte ha rilevato che tali disposizioni riguardano anche trattamenti non collegati a rapporto di lavoro, ma ha limitato il proprio giudizio alla normativa dei soli trattamenti conseguenti ad un rapporto di lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23