Sentenza 78/1967 (ECLI:IT:COST:1967:78)
Massima numero 4645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/67 B. PENSIONI - PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI CONDANNA - ABROGAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 424 DEL 1966 - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE CON RIFERIMENTO A DIRITTI MATURATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE ABROGATIVA.
SENT. 78/67 B. PENSIONI - PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI CONDANNA - ABROGAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 424 DEL 1966 - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE CON RIFERIMENTO A DIRITTI MATURATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE ABROGATIVA.
Testo
Poiche' la legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato tutte le disposizione che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto dei pubblici dipendenti al conseguimento o al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in consegna della cessazione del rapporto di servizio, dispone all'art. 2 che anche i trattamenti gia' perduti, ridotti o sospesi, "sono ripristinati integralmente" a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge, e percio' a partire dal 6 luglio 1966, conservano rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni abrogate, prospettate prima dell'emanazione di tale legge, allorche' investono diritti maturati anteriormente all'indicata data del 6 luglio 1966.
Poiche' la legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato tutte le disposizione che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto dei pubblici dipendenti al conseguimento o al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in consegna della cessazione del rapporto di servizio, dispone all'art. 2 che anche i trattamenti gia' perduti, ridotti o sospesi, "sono ripristinati integralmente" a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge, e percio' a partire dal 6 luglio 1966, conservano rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni abrogate, prospettate prima dell'emanazione di tale legge, allorche' investono diritti maturati anteriormente all'indicata data del 6 luglio 1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte