Sentenza 78/1967 (ECLI:IT:COST:1967:78)
Massima numero 4646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4644  4645  4647  4648  4649


Titolo
SENT. 78/67 C. PENSIONE - PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI CONDANNA O DI SANZIONE DISCIPLINARE - CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTE.

Testo
Gli artt. 54, nn. 4 e 6, 183, lett. b c, e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70; l'art. 1 D.L. 3 giugno 1938, n. 1032; l'art. 28 Cod. pen. mil. pace, contengono disposizioni le quali ricollegano tutte, e per di piu' in modo notevolmente indifferenziato, la perdita del diritto al trattamento economico, spettante ai lavoratori o ai loro aventi causa, alla cessazione del rapporto di servizio, a fatti penali o a misure disciplinari: tali disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, il quale, vuole in via di principio, assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo del rapporto di servizio. Contrasto non solo gia' rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1966, a proposito della perdita della pensione a seguito della interdizione dai pubblici uffici, ma avvertito anche dalla coscienza sociale, quale si e' determinata nel clima della vigente costituzione, che considera il lavoro come valore fondamentale della comunita' nazionale, e dal legislatore , che con la legge 8 giugno 1966, n. 424 ha abrogato tutte le disposizioni del genere di quelle impugnate e con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, ha statuito che l'indennita' di anzianita', prevista dall'art. 2120 del Codice civile, spetta in ogni caso di licenziamento e quindi (contrariamente a quanto disponeva l'art. 2120) anche nel caso di licenziamento dovuto a colpa del lavoratore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte