Sentenza 78/1967 (ECLI:IT:COST:1967:78)
Massima numero 4647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/67 D. PENSIONI - PENSIONI DEI MILITARI - NON COMPUTABILITA' DEL TEMPO PASSATO IN ATTESA DI GIUDIZIO, POI SEGUITO DA CONDANNA - CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 78/67 D. PENSIONI - PENSIONI DEI MILITARI - NON COMPUTABILITA' DEL TEMPO PASSATO IN ATTESA DI GIUDIZIO, POI SEGUITO DA CONDANNA - CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Appare di particolare evidenza il contrasto fra l'art. 36 della Costituzione, il quale vuole, in linea di principio, assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo del rapporto di servizio, e l'art. 54, n. 4, T.U. sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, il quale esclude dalla computabilita' del servizio prestato dal militare, ai fini del conseguimento del periodo utile al conseguimento della pensione o dell'assegno, "il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna", indipendentemente dal tipo e dalla gravita' del reato e, secondo la giurisprudenza, anche se il militare imputato, durante l'attesa del giudizio, abbia prestato regolare servizio. Infatti, a parte ogni altra considerazione, va rilevato che la durata del tempo trascorso in detta attesa puo' subire variazioni anche notevoli in dipendenza ai fattori assolutamente casuali ed estranei alla volonta' ed all'operato del reo.
Appare di particolare evidenza il contrasto fra l'art. 36 della Costituzione, il quale vuole, in linea di principio, assicurato ai lavoratori il compenso ad essi dovuto in corrispettivo del rapporto di servizio, e l'art. 54, n. 4, T.U. sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, il quale esclude dalla computabilita' del servizio prestato dal militare, ai fini del conseguimento del periodo utile al conseguimento della pensione o dell'assegno, "il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna", indipendentemente dal tipo e dalla gravita' del reato e, secondo la giurisprudenza, anche se il militare imputato, durante l'attesa del giudizio, abbia prestato regolare servizio. Infatti, a parte ogni altra considerazione, va rilevato che la durata del tempo trascorso in detta attesa puo' subire variazioni anche notevoli in dipendenza ai fattori assolutamente casuali ed estranei alla volonta' ed all'operato del reo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte