Sentenza 78/1967 (ECLI:IT:COST:1967:78)
Massima numero 4648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4644  4645  4646  4647  4649


Titolo
SENT. 78/67 E. PENSIONI - PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI DESTITUZIONE O DI DEGRADAZIONE - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE POSTA NELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 183, lett. d T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, modif. dall'art. 1 D.L. 3 giugno1938, n. 1032, secondo cui alla destituzione (regolata per gli impiegati civili dagli artt. 84-85 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e per gli operai dagli artt. 41-42 legge 5 marzo 1961, n. 90) o alla perdita del grado militare (regolata dall'art. 29 Cod. pen. mil. pace), puo' seguire la perdita del trattamento di quiescenza in base a una scelta discrezionale dell'amministrazione, e' illegittima per violazione di una riserva di legge. Infatti, venendo in questione la comminazione di una sanzione ulteriore rispetto a quella della destituzione o della perdita del grado, deve avere applicazione il principio della legalita' della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in base al quale e' necessario che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte