Sentenza 78/1967 (ECLI:IT:COST:1967:78)
Massima numero 4649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 78/67 F. PENSIONE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895 N. 70, ART. 183, LETT. B E C - PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI DEGRADAZIONE E DI CONDANNE PENALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 54, N. 6 - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
SENT. 78/67 F. PENSIONE - T.U. 21 FEBBRAIO 1895 N. 70, ART. 183, LETT. B E C - PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI DEGRADAZIONE E DI CONDANNE PENALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 54, N. 6 - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
Testo
Viola il principio di eguaglianza, posto nell'art. 3 della Costituzione, la disposizione dell'art. 183 lett. c T.U. sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70, in base alla quale il diritto al trattamento di quiescenza si perde totalmente in ogni caso di condanna a qualunque pena, pronunziata secondo i codici militari, che tragga seco la degradazione: l'illegittimita' appare evidente stante l'indifferenziato collegamento della sanzione della perdita del diritto in esame a fatti di natura assai varia, quali sono quelli cui, in base alle vigenti disposizioni, si collega l'effetto della degradazione (art. 28 cit.). Ad uguale soluzione si deve pervenire in riferimento alla disposizione dell'art. 183, lett. b in base alla quale la totale perdita del trattamento di quiescenza viene collegata indiscriminatamente alla condanna a qualunque pena per certe figure di reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione, prevaricazione, etc.). Ritenuta l'illegittimita' delle disposizioni che importano la perdita del diritto a pensione a seguito di condanne penali o di misure disciplinari (artt. 54, n. 4 e n. 6; 183, lett. b, c e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70; art. 1 D.L. 3 giugno 1938 n. 1032; art. 28 C.P.M.P.) va dichiarata, ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 n. 6 del citato T.U. delle pensioni civili e militari, in base al quale "il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione" non viene computato ai fini del trattamento di quiescenza.
Viola il principio di eguaglianza, posto nell'art. 3 della Costituzione, la disposizione dell'art. 183 lett. c T.U. sulle pensioni civili e militari, approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70, in base alla quale il diritto al trattamento di quiescenza si perde totalmente in ogni caso di condanna a qualunque pena, pronunziata secondo i codici militari, che tragga seco la degradazione: l'illegittimita' appare evidente stante l'indifferenziato collegamento della sanzione della perdita del diritto in esame a fatti di natura assai varia, quali sono quelli cui, in base alle vigenti disposizioni, si collega l'effetto della degradazione (art. 28 cit.). Ad uguale soluzione si deve pervenire in riferimento alla disposizione dell'art. 183, lett. b in base alla quale la totale perdita del trattamento di quiescenza viene collegata indiscriminatamente alla condanna a qualunque pena per certe figure di reato (peculato, malversazione, concussione, corruzione, prevaricazione, etc.). Ritenuta l'illegittimita' delle disposizioni che importano la perdita del diritto a pensione a seguito di condanne penali o di misure disciplinari (artt. 54, n. 4 e n. 6; 183, lett. b, c e d del T.U. approvato con R.D. 21 febbraio 1895 n. 70; art. 1 D.L. 3 giugno 1938 n. 1032; art. 28 C.P.M.P.) va dichiarata, ai sensi dell'art. 27, secondo periodo, legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54 n. 6 del citato T.U. delle pensioni civili e militari, in base al quale "il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con se' la degradazione" non viene computato ai fini del trattamento di quiescenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 21/03/1953
n. 87
art. 27