Sentenza 79/1967 (ECLI:IT:COST:1967:79)
Massima numero 4650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4651  4652


Titolo
SENT. 79/67 A. COMANDANTE DI PORTO - GIURISDIZIONE PENALE - CODICE DELLA NAVIGAZIONE, ART. 1238 - CUMULO DELLA FUNZIONE REGOLAMENTARE CON QUELLA GIURISDIZIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DESUNTO DALL'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il dubbio se l'art. 1238 del Codice della navigazione, il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe esser chiamato a conoscere della legittimita' di provvedimenti normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorita' amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione" non e' fondato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte