Sentenza 79/1967 (ECLI:IT:COST:1967:79)
Massima numero 4651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 79/67 B. GIURISDIZIONI PENALI - COMANDANTI DI PORTO - CONFIGURAZIONE COME GIUDICI SPECIALI - INAPPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELL'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 79/67 B. GIURISDIZIONI PENALI - COMANDANTI DI PORTO - CONFIGURAZIONE COME GIUDICI SPECIALI - INAPPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELL'ART. 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.
Testo
L'articolo 104 Cost. riguarda soltanto la Magistratura, e cioe' l'Ordine dei giuridici ordinari. E a tale Ordine i Comandanti di porto (la cui competenza giurisdizionale sopravvive ex VI disposizione transitoria della Costituzione, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 41 del 1960) sono estranei anche quando operano in veste di giudici. Essi sono, in tale loro veste, giudici speciali, non organi specializzati della giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ne' con questo carattere contrasta il fatto che la loro competenza giurisdizionale si articola con quella dei tribunali ordinari, ai quali puo' essere proposto appello avverso le loro sentenze. Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari (sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di quella degli usi civici).
L'articolo 104 Cost. riguarda soltanto la Magistratura, e cioe' l'Ordine dei giuridici ordinari. E a tale Ordine i Comandanti di porto (la cui competenza giurisdizionale sopravvive ex VI disposizione transitoria della Costituzione, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 41 del 1960) sono estranei anche quando operano in veste di giudici. Essi sono, in tale loro veste, giudici speciali, non organi specializzati della giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ne' con questo carattere contrasta il fatto che la loro competenza giurisdizionale si articola con quella dei tribunali ordinari, ai quali puo' essere proposto appello avverso le loro sentenze. Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari (sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di quella degli usi civici).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte