Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
26/02/2020; Decisione del
26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Titolo
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Disciplina delle rimesse utilizzabili dal vettore NCC - Possibilità di raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una diversa intesa - Fissazione di un termine - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Disciplina delle rimesse utilizzabili dal vettore NCC - Possibilità di raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una diversa intesa - Fissazione di un termine - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., dell'art. 10-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che prevede un termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della norma impugnata per raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una diversa intesa sulla prevista possibilità che il vettore NCC disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La norma impugnata non viola il principio di leale collaborazione, giacché il suo obiettivo non è di consentire al Governo di provvedere unilateralmente e automaticamente, in caso di mancata intesa, facendo prevalere la sua volontà, ma quello di prevedere che entro un certo termine, sia pure molto breve, si possa, tramite un'intesa, modificare quanto da essa stessa previsto. È altresì infondata la censura, proposta in via subordinata, con cui si contesta il fatto che la previsione fissi un termine per l'intesa - il 28 febbraio 2019 - anziché consentirne la possibilità senza limitazioni di tempo. La previsione di una possibile intesa modificativa è da ricondurre a una scelta del legislatore statale adottata nella materia della tutela della concorrenza, e non deriva da un vincolo di rispetto del principio di leale collaborazione. Di conseguenza, l'asserita necessità di consentire l'intesa senza limiti di tempo non ha fondamento costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016 e n. 165 del 2011).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., dell'art. 10-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che prevede un termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della norma impugnata per raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una diversa intesa sulla prevista possibilità che il vettore NCC disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La norma impugnata non viola il principio di leale collaborazione, giacché il suo obiettivo non è di consentire al Governo di provvedere unilateralmente e automaticamente, in caso di mancata intesa, facendo prevalere la sua volontà, ma quello di prevedere che entro un certo termine, sia pure molto breve, si possa, tramite un'intesa, modificare quanto da essa stessa previsto. È altresì infondata la censura, proposta in via subordinata, con cui si contesta il fatto che la previsione fissi un termine per l'intesa - il 28 febbraio 2019 - anziché consentirne la possibilità senza limitazioni di tempo. La previsione di una possibile intesa modificativa è da ricondurre a una scelta del legislatore statale adottata nella materia della tutela della concorrenza, e non deriva da un vincolo di rispetto del principio di leale collaborazione. Di conseguenza, l'asserita necessità di consentire l'intesa senza limiti di tempo non ha fondamento costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016 e n. 165 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 1
legge
11/02/2019
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte