Sentenza 80/1967 (ECLI:IT:COST:1967:80)
Massima numero 4653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 80/67. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZA IN GIORNO DICHIARATO SOLENNITA' CIVILE - MANCATA PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - LEGGE N. 260 DEL 1949, ART. 3, PARTE PRIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
SENT. 80/67. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZA IN GIORNO DICHIARATO SOLENNITA' CIVILE - MANCATA PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - LEGGE N. 260 DEL 1949, ART. 3, PARTE PRIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, parte prima, legge 27 maggio 1949 n. 260, che, in materia di solennita' civili, mentre prevede la riduzione dell'orario dei pubblici uffici, non dispone la proroga al giorno successivo dei termini processuali.
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, parte prima, legge 27 maggio 1949 n. 260, che, in materia di solennita' civili, mentre prevede la riduzione dell'orario dei pubblici uffici, non dispone la proroga al giorno successivo dei termini processuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte