Sentenza 80/1967 (ECLI:IT:COST:1967:80)
Massima numero 4653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 80/67. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SCADENZA IN GIORNO DICHIARATO SOLENNITA' CIVILE - MANCATA PROROGA AL GIORNO SUCCESSIVO - LEGGE N. 260 DEL 1949, ART. 3, PARTE PRIMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, parte prima, legge 27 maggio 1949 n. 260, che, in materia di solennita' civili, mentre prevede la riduzione dell'orario dei pubblici uffici, non dispone la proroga al giorno successivo dei termini processuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte