Sentenza 81/1967 (ECLI:IT:COST:1967:81)
Massima numero 4655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4654
Titolo
SENT. 81/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE DEL SEQUESTRANTE EX ART. 674 C.P.C.: FUNZIONE EQUILIBRATRICE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 81/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CAUZIONE DEL SEQUESTRANTE EX ART. 674 C.P.C.: FUNZIONE EQUILIBRATRICE DEGLI INTERESSI CONTRAPPOSTI - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
Testo
La cauzione prevista dall'art. 674 C.P.C. affidata al potere facoltativo del giudice s'inquadra, come le altre cauzioni, nel sistema della responsabilita' processuale e tende ad evitare abusi, salvaguardando in pendenza del giudizio di merito la parte assoggettata alla immobilizzazione delle cose sequestrate da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante. Essa e' ispirata ad una funzione saggiamente equilibratrice degli interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo e non compromette il diritto alla difesa sostanziale di cui all'art. 24, ne' attua alcuna discriminazione fra cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, costituendo le condizioni personali del soggetto un dato variabile che non puo' essere ricondotto sotto le previsioni della norma che, come tale, ha i caratteri della generalita' e della astrattezza.
La cauzione prevista dall'art. 674 C.P.C. affidata al potere facoltativo del giudice s'inquadra, come le altre cauzioni, nel sistema della responsabilita' processuale e tende ad evitare abusi, salvaguardando in pendenza del giudizio di merito la parte assoggettata alla immobilizzazione delle cose sequestrate da eventuali dannose esorbitanze del sequestrante. Essa e' ispirata ad una funzione saggiamente equilibratrice degli interessi in conflitto in quella fase intermedia del processo e non compromette il diritto alla difesa sostanziale di cui all'art. 24, ne' attua alcuna discriminazione fra cittadini abbienti e non abbienti che sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, costituendo le condizioni personali del soggetto un dato variabile che non puo' essere ricondotto sotto le previsioni della norma che, come tale, ha i caratteri della generalita' e della astrattezza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte