Sentenza 83/1967 (ECLI:IT:COST:1967:83)
Massima numero 4657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 83/67. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - REGOLAMENTAZIONE ESECUTIVI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - R.D. 12 FEBBRAIO 1911, N. 297, ART. 160 - DECADENZA DALL'UFFICIO DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Testo
Un regolamento esecutivo, non avente forza di legge, non puo' essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. (Nella specie, e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali, essendo contenuto detto articolo in un decreto che non ha forza di legge, risultando dal preambolo e dal contenuto, e dalla stessa ordinanza che ha sollevato la questione, che si tratta di un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte