Ordinanza 88/1967 (ECLI:IT:COST:1967:88)
Massima numero 4662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 88/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNZIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA RINUNZIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
ORD. 88/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RINUNZIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA RINUNZIA - ESTINZIONE DEL PROCESSO.
Testo
La rinunzia al ricorso col quale e' stata proposta in via principale una questione di legittimita' costituzionale (nella specie: dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in ordine alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 1966, recante "contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n. 31"), se accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo, che va dichiarata con ordinanza.
La rinunzia al ricorso col quale e' stata proposta in via principale una questione di legittimita' costituzionale (nella specie: dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, in ordine alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 1966, recante "contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n. 31"), se accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo, che va dichiarata con ordinanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25