Ordinanza 89/1967 (ECLI:IT:COST:1967:89)
Massima numero 4663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  15/06/1967;  Decisione del  15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 89/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 1967, RECANTE "PROVVEDIMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO PER L'ANNO 1967" - RINUNZIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunziata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che ha proposto il ricorso, vi ha successivamante rinunziato con dichiarazione accettata dall'altra parte. (Nella specie e' stato dichiarato estinto il giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato contro la Regione siciliana, avendo lo stesso Commissario depositato nella cancelleria della Corte l'atto di rinunzia accettato dal Presidente di detta Regione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25