Ordinanza 90/1967 (ECLI:IT:COST:1967:90)
Massima numero 4664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
15/06/1967; Decisione del
15/06/1967
Deposito del 03/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 90/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MARZO 1967, RECANTE "ISTITUZIONE DELL'ENTE PER I PALAZZI E LE VILLE DELLA SICILIA" - RINUNZIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
ORD. 90/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 9 MARZO 1967, RECANTE "ISTITUZIONE DELL'ENTE PER I PALAZZI E LE VILLE DELLA SICILIA" - RINUNZIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.
Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunziata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che ha proposto il ricorso vi ha successivamente rinunziato con dichiarazione accettata dall'altra parte. (Nella specie e' stato dichiarato estinto il giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato contro la Regione siciliana, avendo lo stesso Commissario depositato nella cancelleria della Corte l'atto di rinunzia accettato dal Presidente di detta Regione).
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunziata dalla Corte in camera di consiglio, se la parte che ha proposto il ricorso vi ha successivamente rinunziato con dichiarazione accettata dall'altra parte. (Nella specie e' stato dichiarato estinto il giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato contro la Regione siciliana, avendo lo stesso Commissario depositato nella cancelleria della Corte l'atto di rinunzia accettato dal Presidente di detta Regione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25