Sentenza 92/1967 (ECLI:IT:COST:1967:92)
Massima numero 4667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4666  4668  4669  4670  4671  4672


Titolo
SENT. 92/67 B. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ART. 503 - CONCESSIONE DISCREZIONALE DEL TERMINE A DIFESA - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione, relativamente al terzo comma dell'art. 503 del codice di procedura penale, in quanto esso dispone che nel giudizio direttissimo il termine per preparare la difesa viene concesso soltanto se il giudice lo ritiene necessario, non e' fondata. Il potere discrezionale che, nel giudizio direttissimo la disposizione attribuisce al giudice di concedere o non concedere il termine per la difesa non puo' essere considerato come fonte di arbitrio, in quanto esso e' conferito affinche' egli, con l'esame obbiettivo ed imparziale che e' nella natura del suo ufficio, possa cogliere e regolare le esigenze proprie del caso concreto, stabilendo, volta per volta, se sia necessaria oppure no la concessione del termine, mentre non riguarda la legge nella generalita' e normalita' delle sue previsioni il fatto che nei singoli procedimenti possa da taluno farsi uso non conveniente o addirittura arbitrario del potere stesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte