Sentenza 93/1967 (ECLI:IT:COST:1967:93)
Massima numero 4673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4674


Titolo
SENT. 93/67 A. PROCESSO PENALE - SPESE GIUDIZIALI - ANTICIPAZIONE - CODICE DI PROCEDURA PENALE, ART. 419, E R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602, ART. 28 - ONERE PER L'IMPUTATO NON AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO DI DEPOSITARE L'IMPORTO DELLE SPESE PER L'ESCUSSIONE DEI TESTIMONI COMPRESI NELLE LISTE AMMESSE AI SENSI DELL'ART. 420 - FINALITA' - DISPARITA' FRA DIFESA E ACCUSA - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 3 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 419 c.p.p., fa onere all'imputato non ammesso al gratuito patrocinio di anticipare le spese per l'escussione dei testimoni (a discarico) compresi nella liste ammesse ai sensi dell'art. 420 c.p.p., esclusivamente al fine di stimolare la parte ad un uso cosciente del suo diritto di difesa, onde evitare abusi dilatori o sterili. Inoltre, gli artt. 419 e 420 c.p.p., non mirano ad imprimere al processo una direzione informata al preconcetto di ritenere sufficienti le prove acquisite dagli uffici del pubblico ministero o da quelli dell'istruzione, ne' a porre limiti all'acquisizione delle prove. La posizione del pubblico ministero nell'ordinamento costituzionale e il fatto che anche lo Stato e' tenuto ad anticipare la spesa delle testimonianze che il pubblico ministero abbia a sua volta dedotto, escludono poi che l'onere previsto a carico dell'imputato determini una disparita' fra accusa e difesa. Pertanto, deve ritenersi insussistente il denunciato contrasto di dette norme con gli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte