Sentenza 93/1967 (ECLI:IT:COST:1967:93)
Massima numero 4674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4673
Titolo
SENT. 93/67 B. PROCESSO PENALE - SPESE PER L'ESCUSSIONE DI TESTI A DISCARICO - ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO - ARTT. 419 E 420 COD. PROC. PEN. E 28 NORME DI ATTUAZIONE EMANATE CON R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602 - IMPUTATO IN STATO DI POVERTA' - FACOLTA' DI RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO - GARANZIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 93/67 B. PROCESSO PENALE - SPESE PER L'ESCUSSIONE DI TESTI A DISCARICO - ANTICIPAZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO - ARTT. 419 E 420 COD. PROC. PEN. E 28 NORME DI ATTUAZIONE EMANATE CON R.D. 28 MAGGIO 1931, N. 602 - IMPUTATO IN STATO DI POVERTA' - FACOLTA' DI RICORRERE AL GRATUITO PATROCINIO - GARANZIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
La facolta' di ricorrere al gratuito patrocinio - in materia penale consentito in base alla sola prova dello stato di poverta' - e l'imparzialita' assicurata dalla composizione delle commissioni (pur non essendo queste organi giurisdizionali), che decidono sulle relative istanze, (cfr. artt. 15, terzo comma, e 16, secondo, terzo e quinto comma, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282) consentono di escludere che l'onere a carico dell'imputato (artt. 419 e 420 c.p.p.) di anticipare le spese per citazioni e indennita' ai testimoni da lui richiesti, dia luogo a contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione (ved. massima precedente) anche nell'ipotesi in cui la parte privata sia in condizioni economiche tali da non permetterle di farvi fronte. Tenuto anche conto della possibilita', nel caso di mancato anticipo delle spese stesse da parte dell'imputato, che i testi da lui indicati a discarico siano egualmente ammessi dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.
La facolta' di ricorrere al gratuito patrocinio - in materia penale consentito in base alla sola prova dello stato di poverta' - e l'imparzialita' assicurata dalla composizione delle commissioni (pur non essendo queste organi giurisdizionali), che decidono sulle relative istanze, (cfr. artt. 15, terzo comma, e 16, secondo, terzo e quinto comma, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282) consentono di escludere che l'onere a carico dell'imputato (artt. 419 e 420 c.p.p.) di anticipare le spese per citazioni e indennita' ai testimoni da lui richiesti, dia luogo a contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione (ved. massima precedente) anche nell'ipotesi in cui la parte privata sia in condizioni economiche tali da non permetterle di farvi fronte. Tenuto anche conto della possibilita', nel caso di mancato anticipo delle spese stesse da parte dell'imputato, che i testi da lui indicati a discarico siano egualmente ammessi dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte