Sentenza 95/1967 (ECLI:IT:COST:1967:95)
Massima numero 4676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4677  4678


Titolo
SENT. 95/67 A. CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 77, E R.D. 3 MARZO 1934, N. 383, ART. 108 - POTERE DEL PREFETTO E DEL SINDACO DI FISSARE LA MISURA DELLA SOMMA DA PAGARE ENTRO I LIMITI DEL MINIMO E MASSIMO DELLA PENA STABILITA DALLA LEGGE - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia) e di cui all'art. 108 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (t.u. delle leggi comunale e provinciale), con l'attribuire rispettivamente al Prefetto ed al Sindaco il potere di fissare entro i limiti minimo e massimo della pena stabilita dalla legge la misura della somma da pagare a titolo di oblazione, non ledono in alcun modo il principio di eguaglianza, ma soddisfano alla inderogabile esigenza dell'ordinamento di adeguare la norma generale alle particolarita' di ciascun caso concreto: il che e' indispensabile proprio per realizzare nei suoi veri termini il principio di eguaglianza, che, nei casi in questione, si risolve in un principio di giusta proporzione. Cfr.: sent. n. 25/67

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte