Sentenza 95/1967 (ECLI:IT:COST:1967:95)
Massima numero 4677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 95/67 B. PENA - DETERMINAZIONE NEL CASO SINGOLO - POTERE DEL GIUDICE DI FISSARE LA PENA FRA IL MINIMO E IL MASSIMO EDITTALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - OPERATIVITA' DEL PRINCIPIO ANCHE NEL CAMPO AMMINISTRATIVO.
SENT. 95/67 B. PENA - DETERMINAZIONE NEL CASO SINGOLO - POTERE DEL GIUDICE DI FISSARE LA PENA FRA IL MINIMO E IL MASSIMO EDITTALE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - OPERATIVITA' DEL PRINCIPIO ANCHE NEL CAMPO AMMINISTRATIVO.
Testo
La funzione di adattamento della norma generale al caso concreto trova peculiare espressione nel potere del giudice di fissare la pena fra il minimo ed il massimo edittale, ma si svolge largamente anche nel campo amministrativo, e, se non puo' escludersi che il potere discrezionale si esplichi talvolta in modo erroneo o addirittura ingiusto, questa e' pero' una eventualita' del momento applicativo per la quale valgono i rimedi stabiliti dalla legge, non un motivo di illegittimita' della norma che in via generale attribuisce il potere.
La funzione di adattamento della norma generale al caso concreto trova peculiare espressione nel potere del giudice di fissare la pena fra il minimo ed il massimo edittale, ma si svolge largamente anche nel campo amministrativo, e, se non puo' escludersi che il potere discrezionale si esplichi talvolta in modo erroneo o addirittura ingiusto, questa e' pero' una eventualita' del momento applicativo per la quale valgono i rimedi stabiliti dalla legge, non un motivo di illegittimita' della norma che in via generale attribuisce il potere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte