Sentenza 95/1967 (ECLI:IT:COST:1967:95)
Massima numero 4678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4676  4677


Titolo
SENT. 95/67 C. CONTRAVVENZIONI - OBLAZIONE PER LE CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA - R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 77, QUARTO COMMA: FACOLTA' DEL PREFETTO DI RESPINGERE LA DOMANDA DI OBLAZIONE NEI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 25 E 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 77 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (t.u. della legge sulla caccia), secondo la quale il Prefetto puo' respingere la domanda di oblazione nei casi di speciale gravita', non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, in quanto il potere attribuito all'autorita' amministrativa, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al fuori del processo giurisdizionale; non contrasta con l'art. 25 Cost., in quanto, ove non sia accolta l'istanza di oblazione, l'esame del caso, lungi dall'esserne distolto, viene portato davanti al giudice naturale, proprio per l'attuazione di una degna tutela; ne' contrasta, infine, con l'art. 3 della Costituzione per le stesse ragioni per le quali non si e' ritenuta fondata la questione relativa al potere di fissare la somma da pagare fra il minimo ed il massimo della pena stabilita dalla legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte