Sentenza 96/1967 (ECLI:IT:COST:1967:96)
Massima numero 4679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/67. CODICE DELLA NAVIGAZIONE - NAVIGAZIONE MARITTIMA - ART. 84, TERZO COMMA: COSTITUISCE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOLVE ET REPETE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ART. 730, RELATIVO ALLA NAVIGAZIONE AEREA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, CONSEGUENZIALE. CODICE DELLA NAVIGAZIONE - NAVIGAZIONE MARITTIMA - ART. 84, TERZO COMMA - INGIUNZIONE PER IL RIMBORSO SPESE - OPPOSIZIONE - LIMITAZIONE AI MOTIVI INERENTI ALL'ESISTENZA DEL CREDITO ED IL SUO AMMONTARE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 96/67. CODICE DELLA NAVIGAZIONE - NAVIGAZIONE MARITTIMA - ART. 84, TERZO COMMA: COSTITUISCE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOLVE ET REPETE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ART. 730, RELATIVO ALLA NAVIGAZIONE AEREA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, CONSEGUENZIALE. CODICE DELLA NAVIGAZIONE - NAVIGAZIONE MARITTIMA - ART. 84, TERZO COMMA - INGIUNZIONE PER IL RIMBORSO SPESE - OPPOSIZIONE - LIMITAZIONE AI MOTIVI INERENTI ALL'ESISTENZA DEL CREDITO ED IL SUO AMMONTARE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'imposizione del "previo versamento della somma indicata nell'atto d'ingiunzione" (disposta dall'art. 84, terzo co., cod. della navigazione) costituisce una applicazione del solve et repete, incompatibile con il principio di uguaglianza, col diritto di agire in giudizio e con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto stesso e non giustificabile dallo scopo di scoraggiare l'eventuale intento dilatorio di chi, agendo in opposizione, si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario: tale disposizione e' pertanto illegittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. Per illegittimita' conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la identica disposizione dell'art. 730 cod. nav. relativo alla navigazione aerea e' costituzionalmente illegittimo. Non e' viceversa fondata, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. la questione della illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 84, comma terzo, cod. nav. nella parte in cui esso limita la proponibilita' dell'opposizione contro l'ingiunzione dell'autorita' marittima, per rimborso di spese anticipate o sostenute per conto dei privati, ai motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, perche' la formula dei possibili motivi di opposizione copre ed esaurisce tutte le ipotesi di esercizio del potere ingiuntivo. Secondo i comuni principi di diritto la formula non esclude infatti l'esperibilita' dell'opposizione per motivi attinenti alla forma degli atti e al procedimento.
L'imposizione del "previo versamento della somma indicata nell'atto d'ingiunzione" (disposta dall'art. 84, terzo co., cod. della navigazione) costituisce una applicazione del solve et repete, incompatibile con il principio di uguaglianza, col diritto di agire in giudizio e con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto stesso e non giustificabile dallo scopo di scoraggiare l'eventuale intento dilatorio di chi, agendo in opposizione, si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario: tale disposizione e' pertanto illegittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. Per illegittimita' conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la identica disposizione dell'art. 730 cod. nav. relativo alla navigazione aerea e' costituzionalmente illegittimo. Non e' viceversa fondata, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. la questione della illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 84, comma terzo, cod. nav. nella parte in cui esso limita la proponibilita' dell'opposizione contro l'ingiunzione dell'autorita' marittima, per rimborso di spese anticipate o sostenute per conto dei privati, ai motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, perche' la formula dei possibili motivi di opposizione copre ed esaurisce tutte le ipotesi di esercizio del potere ingiuntivo. Secondo i comuni principi di diritto la formula non esclude infatti l'esperibilita' dell'opposizione per motivi attinenti alla forma degli atti e al procedimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte