Sentenza 97/1967 (ECLI:IT:COST:1967:97)
Massima numero 4680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4681


Titolo
SENT. 97/67 A. PROCEDIMENTO CIVILE - FORO DELLO STATO - RILEVABILITA' EX OFFICIO DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.

Testo
L'eccepibilita' in ogni stato e grado del giudizio e la rilevabilita' di ufficio delle norme che stabiliscono la speciale competenza territoriale nelle cause in cui sia posta una Amministrazione dello Stato non violano il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. perche' la regola del foro dello Stato risponde ad una situazione differenziata e trova adeguata giustificazione nell'esigenza di concentrare gli Uffici dell'Avvocatura presso un numero ristretto di sedi giudiziarie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte