Sentenza 97/1967 (ECLI:IT:COST:1967:97)
Massima numero 4681
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PAPALDO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4680
Titolo
SENT. 97/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ARTT. 11, TERZO COMMA, R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - NOTIFICA DELLA CITAZIONE AD UFFICIO DELL'AVVOCATURA DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE - INTERPRETAZIONE COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA - SANATORIA - ESCLUSIONE - CONTRASTO COI PRINCIPI GENERALI PROCESSUALI IN MATERIA - IRRAZIONALITA' - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 97/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ARTT. 11, TERZO COMMA, R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - NOTIFICA DELLA CITAZIONE AD UFFICIO DELL'AVVOCATURA DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE - INTERPRETAZIONE COSTANTE DELLA GIURISPRUDENZA - SANATORIA - ESCLUSIONE - CONTRASTO COI PRINCIPI GENERALI PROCESSUALI IN MATERIA - IRRAZIONALITA' - CONTRASTO COL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo il dato della interpretazione costante della giurisprudenza, di cui la Corte prende atto, esclude la possibilita' di ogni sanatoria per la nullita' della notifica della citazione non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente, ivi compresa l'avvenuta costituzione dell'Amministrazione intimata. Pur comprendendosi le ragioni ispiratrici di tale disposizione collegate alle funzioni dell'Avvocatura e alla ripartizione delle competenze dei suoi uffici circoscrizionali, deve rilevarsene il difetto di razionalita' perche', in difformita' del principio generale processuale secondo cui se il vizio d'origine dell'atto e' rimasto senza conseguenze per fatti concludenti sopravvenuti l'interesse ad una persistente rilevazione di nullita' deve cedere di fronte alla realta' di una avvenuta sanatoria, essa stabilisce, solo nelle cause in cui sia parte una Pubblica Amministrazione e senza alcun logico fondamento, una eccezione alla suesposta regola della sanatoria, che vige invece per la generalita' dei cittadini, e pone pertanto la difesa dell'Amministrazione, sul piano del contraddittorio processuale, in una posizione di irrazionale disparita' di trattamento. Di conseguenza va dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
La norma del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo il dato della interpretazione costante della giurisprudenza, di cui la Corte prende atto, esclude la possibilita' di ogni sanatoria per la nullita' della notifica della citazione non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente, ivi compresa l'avvenuta costituzione dell'Amministrazione intimata. Pur comprendendosi le ragioni ispiratrici di tale disposizione collegate alle funzioni dell'Avvocatura e alla ripartizione delle competenze dei suoi uffici circoscrizionali, deve rilevarsene il difetto di razionalita' perche', in difformita' del principio generale processuale secondo cui se il vizio d'origine dell'atto e' rimasto senza conseguenze per fatti concludenti sopravvenuti l'interesse ad una persistente rilevazione di nullita' deve cedere di fronte alla realta' di una avvenuta sanatoria, essa stabilisce, solo nelle cause in cui sia parte una Pubblica Amministrazione e senza alcun logico fondamento, una eccezione alla suesposta regola della sanatoria, che vige invece per la generalita' dei cittadini, e pone pertanto la difesa dell'Amministrazione, sul piano del contraddittorio processuale, in una posizione di irrazionale disparita' di trattamento. Di conseguenza va dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte