Sentenza 57/2020 (ECLI:IT:COST:2020:57)
Massima numero 43070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
29/01/2020; Decisione del
29/01/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Titolo
Mafia e criminalità organizzata - Informazione interdittiva antimafia - Estensione, disposta dal prefetto, dei divieti e delle decadenze, conseguenti alla misura, agli atti funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale privatistica - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e del diritto di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore a rimeditare la facoltà per l'interessato a esercitare i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione.
Mafia e criminalità organizzata - Informazione interdittiva antimafia - Estensione, disposta dal prefetto, dei divieti e delle decadenze, conseguenti alla misura, agli atti funzionali all'esercizio dell'attività imprenditoriale privatistica - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e del diritto di iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Invito al legislatore a rimeditare la facoltà per l'interessato a esercitare i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che conferiscono al prefetto il potere di adottare un'informazione antimafia interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione censurata, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Né la scelta di affidare all'autorità amministrativa - e non a quella giudiziaria - tale misura è irragionevole e sproporzionata rispetto ai valori in gioco, poiché si giustifica in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, in ragione della necessità di svolgere un'azione preventiva, mediante il costante monitoraggio del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali. Ciò non comporta peraltro una violazione del principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa, posto che gli elementi fattuali in possesso della prefettura - seppur più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari - devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo dell'infiltrazione. Le misure in parola, inoltre, hanno carattere provvisorio e sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo. Non può infine essere oggetto di una pronuncia specifica, in quanto non dedotta in modo autonomo, l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, pur meritando una rimeditazione da parte del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 4 del 2018 e n. 103 del 1993).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, che conferiscono al prefetto il potere di adottare un'informazione antimafia interdittiva nei confronti delle imprese private oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa. La disposizione censurata, pur comportando un grave sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana. Né la scelta di affidare all'autorità amministrativa - e non a quella giudiziaria - tale misura è irragionevole e sproporzionata rispetto ai valori in gioco, poiché si giustifica in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, in ragione della necessità di svolgere un'azione preventiva, mediante il costante monitoraggio del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa e della sua capacità di adattarsi alle specifiche situazioni locali. Ciò non comporta peraltro una violazione del principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede all'esercizio di ogni attività amministrativa, posto che gli elementi fattuali in possesso della prefettura - seppur più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari - devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo dell'infiltrazione. Le misure in parola, inoltre, hanno carattere provvisorio e sono sottoposte ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo da parte del giudice amministrativo. Non può infine essere oggetto di una pronuncia specifica, in quanto non dedotta in modo autonomo, l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, pur meritando una rimeditazione da parte del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2019, n. 4 del 2018 e n. 103 del 1993).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 89
co.
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 92
co. 3
decreto legislativo
06/09/2011
n. 159
art. 92
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte