Sentenza 98/1967 (ECLI:IT:COST:1967:98)
Massima numero 4683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4682
Titolo
SENT. 98/67 B. LIBERTA' SINDACALE - LIBERTA' DI NON ASSOCIARSI - ART. 39, PRIMO COMMA, COST. - PRINCIPI IMPLICITI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1011 - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - COLLEGIO ARBITRALE - POTERI DECISORI E SANZIONATORI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
SENT. 98/67 B. LIBERTA' SINDACALE - LIBERTA' DI NON ASSOCIARSI - ART. 39, PRIMO COMMA, COST. - PRINCIPI IMPLICITI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1011 - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - COLLEGIO ARBITRALE - POTERI DECISORI E SANZIONATORI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
Testo
La liberta' sindacale garantita dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, come esclude la legittimita' di una legge che direttamente o indirettamente coarti la liberta' di non associarsi, cosi' impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali alle quali non abbiano liberamente aderito. Ma e' da escludere che la soggezione ope legis di lavoratori e datori di lavoro, prevista dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 (concernente i licenziamenti individuali), dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, ai "poteri decisori e sanzionatori" del collegio arbitrale di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale, cui il suddetto decreto legislativo ha dato efficacia erga omnes, equivalga alla loro soggezione ad associazioni cui sono estranei. Atteso che il collegio arbitrale e' tenuto a pronunciarsi secondo criteri obiettivi (le norme che applica non trovando fonte nelle organizzazioni sindacali) e in una posizione di assoluta indipendenza anche rispetto a queste. Va percio' ritenuta priva di fondamento, perche' formulata su presupposti errati, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.
La liberta' sindacale garantita dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, come esclude la legittimita' di una legge che direttamente o indirettamente coarti la liberta' di non associarsi, cosi' impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali alle quali non abbiano liberamente aderito. Ma e' da escludere che la soggezione ope legis di lavoratori e datori di lavoro, prevista dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 (concernente i licenziamenti individuali), dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, ai "poteri decisori e sanzionatori" del collegio arbitrale di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale, cui il suddetto decreto legislativo ha dato efficacia erga omnes, equivalga alla loro soggezione ad associazioni cui sono estranei. Atteso che il collegio arbitrale e' tenuto a pronunciarsi secondo criteri obiettivi (le norme che applica non trovando fonte nelle organizzazioni sindacali) e in una posizione di assoluta indipendenza anche rispetto a queste. Va percio' ritenuta priva di fondamento, perche' formulata su presupposti errati, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte