Sentenza 98/1967 (ECLI:IT:COST:1967:98)
Massima numero 4683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4682


Titolo
SENT. 98/67 B. LIBERTA' SINDACALE - LIBERTA' DI NON ASSOCIARSI - ART. 39, PRIMO COMMA, COST. - PRINCIPI IMPLICITI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1011 - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - COLLEGIO ARBITRALE - POTERI DECISORI E SANZIONATORI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.

Testo
La liberta' sindacale garantita dall'art. 39, primo comma, della Costituzione, come esclude la legittimita' di una legge che direttamente o indirettamente coarti la liberta' di non associarsi, cosi' impedisce che lavoratori e datori di lavoro possano essere sottoposti a poteri dispositivi conferiti ad organizzazioni sindacali alle quali non abbiano liberamente aderito. Ma e' da escludere che la soggezione ope legis di lavoratori e datori di lavoro, prevista dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011 (concernente i licenziamenti individuali), dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, ai "poteri decisori e sanzionatori" del collegio arbitrale di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale, cui il suddetto decreto legislativo ha dato efficacia erga omnes, equivalga alla loro soggezione ad associazioni cui sono estranei. Atteso che il collegio arbitrale e' tenuto a pronunciarsi secondo criteri obiettivi (le norme che applica non trovando fonte nelle organizzazioni sindacali) e in una posizione di assoluta indipendenza anche rispetto a queste. Va percio' ritenuta priva di fondamento, perche' formulata su presupposti errati, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte