Sentenza 99/1967 (ECLI:IT:COST:1967:99)
Massima numero 4685
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4684
Titolo
SENT. 99/67 B. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 868 - OBBLIGATORIETA' DELLA CLAUSOLA 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - MISURA DELLE PERCENTUALI DA ACCANTONARE PER FERIE, FESTIVITA' ETC. - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTICOLO UNICO D.P.R. N. 868: CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ENTE SCUOLA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIO L'ART. 10 DEL CONTRATTO COLLETTIVO.
SENT. 99/67 B. LAVORO - CONTRATTI COLLETTIVI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 868 - OBBLIGATORIETA' DELLA CLAUSOLA 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - MISURA DELLE PERCENTUALI DA ACCANTONARE PER FERIE, FESTIVITA' ETC. - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTICOLO UNICO D.P.R. N. 868: CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ENTE SCUOLA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI RENDE OBBLIGATORIO L'ART. 10 DEL CONTRATTO COLLETTIVO.
Testo
Non e' fondata in relazione all'art. 1 legge 1959 n. 741 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale di una norma (nella specie art. 7 contratto collettivo 30 settembre 1959 per i lavoratori edili della provincia di Ascoli Piceno, reso obbligatorio erga omnes dal d.p.r. 9 maggio 1961 n. 868) che non istituisce casse edili e non introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al rapporto o obbligazioni non attinenti al contratto stesso, ma si limita a stabilire percentuali per ferie, festivita', gratifica natalizia, disponendo il loro accantonamento presso la impresa alla fine di ogni periodo di paga. E' costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 271, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la norma che (nella specie l'articolo unico del d.p.r. 9 maggio 1961 n. 868 per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 dello stesso contratto collettivo) stabilisce la misura di un contributo a favore dell'ente scuola di addestramento previsto dall'art. 61 del contratto nazionale, poiche' la formazione professionale dei lavoratori, pur corrispondendo ad una finalita' economico-sociale protetta dalla Costituzione, non rientra nello scopo, posto dall'art. 1 della legge n. 741, di assicurare ai lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi.
Non e' fondata in relazione all'art. 1 legge 1959 n. 741 in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale di una norma (nella specie art. 7 contratto collettivo 30 settembre 1959 per i lavoratori edili della provincia di Ascoli Piceno, reso obbligatorio erga omnes dal d.p.r. 9 maggio 1961 n. 868) che non istituisce casse edili e non introduce nella disciplina del contratto di lavoro soggetti estranei al rapporto o obbligazioni non attinenti al contratto stesso, ma si limita a stabilire percentuali per ferie, festivita', gratifica natalizia, disponendo il loro accantonamento presso la impresa alla fine di ogni periodo di paga. E' costituzionalmente illegittima, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 271, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., la norma che (nella specie l'articolo unico del d.p.r. 9 maggio 1961 n. 868 per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 dello stesso contratto collettivo) stabilisce la misura di un contributo a favore dell'ente scuola di addestramento previsto dall'art. 61 del contratto nazionale, poiche' la formazione professionale dei lavoratori, pur corrispondendo ad una finalita' economico-sociale protetta dalla Costituzione, non rientra nello scopo, posto dall'art. 1 della legge n. 741, di assicurare ai lavoratori i minimi inderogabili salariali e normativi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte