Sentenza 100/1967 (ECLI:IT:COST:1967:100)
Massima numero 4686
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 100/67. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PARAREGIONALI - ARTT. 4, N. 1 E 68, SECONDO COMMA DELLO STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1966, N. 107 BIS - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 68 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia e' stata inserita nel testo dello Statuto al fine di chiarire e completare la disposizione contenuta nell'art. 4, n. 1, onde evitare ogni rischio che gli enti cosi' detti pararegionali e, in particolare, i loro dipendenti, potessero ottenere trattamenti privilegiati di qualsiasi specie in confronto a quelli normali spettanti al personale della Regione. E' costituzionalmente illegittimo perche' in contrasto con le suindicate norme costituzionali la legge regionale Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1966, n. 107 bis sulla "Dotazione organica dell'Ente per sviluppo dell'artigianato e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 68

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte