Sentenza 102/1967 (ECLI:IT:COST:1967:102)
Massima numero 4688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 08/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 102/67. FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - RAPPRESENTANZA DEI FIGLI - PREVALENZA DELLA POSIZIONE DEL PADRE RISPETTO A QUELLA DELLA MADRE - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - COMPATIBILITA'.

Testo
La patria potesta', cioe' quel complesso di poteri e di doveri tendenti appunto al mantenimento, alla educazione ed alla istruzione della prole, come alla cura dei relativi interessi patrimoniali, e' attribuita in modo congiunto ad entrambi i genitori; la madre quindi (mentre ha sempre il diritto-dovere di esercitare le funzioni inerenti alla patria potesta', sia pure in conformita' delle direttive paterne), quando, nelle ipotesi previste dalla legge, viene autonomamente chiamata a tale esercizio, assume la pienezza di un potere del quale, peraltro, era gia' titolare. La prevalenza della volonta' del padre in ordine alla funzione in esame ripete d'altronde la sua origine dalla esigenza, comunemente avvertita in ogni umano consorzio, di apprestare i mezzi per la formazione di una volonta' unitaria riferibile al consorzio stesso. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 316 e 320 del Codice civile, che attribuiscono l'esercizio della patria potesta' e la rappresentanza dei figli al padre, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, giacche' deve escludersi che per effetto delle norme impugnate venga conferita alla madre solo una potesta' puramente astratta e priva di pratica efficacia, mentre la prevalenza della volonta' del padre trova la sua giustificazione nel richiamo all'esigenza di unitarieta' della famiglia contenuta nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 9/1964, 46/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte