Sentenza 103/1967 (ECLI:IT:COST:1967:103)
Massima numero 4689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/67 A. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22, COMMA PRIMO, T.U. N. 573 DEL 1951 - OMESSA DICHIARAZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO DEI REDDITI ACCERTATI PER L'ANNO PRECEDENTE AUMENTATI DEL 10 PER CENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - NON INVOCABILITA' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DA PARTE DI CHI, AVENDO OMESSO LA DICHIARAZIONE, VERSA IN UNA SITUAZIONE ANTIGIURIDICA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/67 A. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22, COMMA PRIMO, T.U. N. 573 DEL 1951 - OMESSA DICHIARAZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO DEI REDDITI ACCERTATI PER L'ANNO PRECEDENTE AUMENTATI DEL 10 PER CENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - NON INVOCABILITA' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DA PARTE DI CHI, AVENDO OMESSO LA DICHIARAZIONE, VERSA IN UNA SITUAZIONE ANTIGIURIDICA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 contenente le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, il quale stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati per i redditi di categoria A, B e C, del 10 per cento salvo la facolta' dello ufficio di rettificarli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile una identita' di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell'annuale dichiarazione dei redditi, e quello che non lo ha compiuto e versa quindi in una palese posizione antigiuridica che gli vieterebbe comunque di invocare il principio di uguaglianza.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 contenente le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, il quale stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati per i redditi di categoria A, B e C, del 10 per cento salvo la facolta' dello ufficio di rettificarli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile una identita' di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell'annuale dichiarazione dei redditi, e quello che non lo ha compiuto e versa quindi in una palese posizione antigiuridica che gli vieterebbe comunque di invocare il principio di uguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte