Sentenza 103/1967 (ECLI:IT:COST:1967:103)
Massima numero 4689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4690  4691  4692


Titolo
SENT. 103/67 A. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22, COMMA PRIMO, T.U. N. 573 DEL 1951 - OMESSA DICHIARAZIONE - ISCRIZIONE A RUOLO DEI REDDITI ACCERTATI PER L'ANNO PRECEDENTE AUMENTATI DEL 10 PER CENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - NON INVOCABILITA' DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DA PARTE DI CHI, AVENDO OMESSO LA DICHIARAZIONE, VERSA IN UNA SITUAZIONE ANTIGIURIDICA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 contenente le norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, il quale stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente continuano ad essere iscritti a ruolo, aumentati per i redditi di categoria A, B e C, del 10 per cento salvo la facolta' dello ufficio di rettificarli, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo ravvisabile una identita' di situazione tra il contribuente che ha ottemperato al dovere dell'annuale dichiarazione dei redditi, e quello che non lo ha compiuto e versa quindi in una palese posizione antigiuridica che gli vieterebbe comunque di invocare il principio di uguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte