Sentenza 103/1967 (ECLI:IT:COST:1967:103)
Massima numero 4690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4689  4691  4692


Titolo
SENT. 103/67 B. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22 DEL D.P.R. N. 573 DEL 1951 - ISCRIZIONE A RUOLO DEI REDDITI ACCERTATI PER L'ANNO PRECEDENTE NEL CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 53 COST. - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA REISCRIZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata in riferimento all'art. 53 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del T.U. 5 luglio 1951, n. 573 - nella parte in cui stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente, continuano ad essere iscritti a ruolo, in caso di omessa dichiarazione . La reiscrizione va considerata come una conseguenza dell'obbligo della presentazione annuale della dichiarazione e trova una duplice giustificazione: nel comportamento del contribuente che, pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta, ha omesso di dichiararli; nella esistenza di redditi accertati per l'anno precedente che, fondatamente, sono ritenuti un positivo indice rivelatore della capacita' contributiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte