Sentenza 103/1967 (ECLI:IT:COST:1967:103)
Massima numero 4690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
26/06/1967; Decisione del
26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/67 B. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22 DEL D.P.R. N. 573 DEL 1951 - ISCRIZIONE A RUOLO DEI REDDITI ACCERTATI PER L'ANNO PRECEDENTE NEL CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 53 COST. - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA REISCRIZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/67 B. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22 DEL D.P.R. N. 573 DEL 1951 - ISCRIZIONE A RUOLO DEI REDDITI ACCERTATI PER L'ANNO PRECEDENTE NEL CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 53 COST. - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA REISCRIZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata in riferimento all'art. 53 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del T.U. 5 luglio 1951, n. 573 - nella parte in cui stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente, continuano ad essere iscritti a ruolo, in caso di omessa dichiarazione . La reiscrizione va considerata come una conseguenza dell'obbligo della presentazione annuale della dichiarazione e trova una duplice giustificazione: nel comportamento del contribuente che, pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta, ha omesso di dichiararli; nella esistenza di redditi accertati per l'anno precedente che, fondatamente, sono ritenuti un positivo indice rivelatore della capacita' contributiva.
Non e' fondata in riferimento all'art. 53 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma primo, del T.U. 5 luglio 1951, n. 573 - nella parte in cui stabilisce che i redditi accertati per l'anno precedente, continuano ad essere iscritti a ruolo, in caso di omessa dichiarazione . La reiscrizione va considerata come una conseguenza dell'obbligo della presentazione annuale della dichiarazione e trova una duplice giustificazione: nel comportamento del contribuente che, pur avendo conseguito redditi soggetti ad imposta, ha omesso di dichiararli; nella esistenza di redditi accertati per l'anno precedente che, fondatamente, sono ritenuti un positivo indice rivelatore della capacita' contributiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte