Sentenza 103/1967 (ECLI:IT:COST:1967:103)
Massima numero 4691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  26/06/1967;  Decisione del  26/06/1967
Deposito del 12/07/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4689  4690  4692


Titolo
SENT. 103/67 C. IMPOSTE DIRETTE - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ART. 22, COMMA PRIMO, T.U. N. 573 DEL 1951 - AUMENTO DEL 10 PER CENTO NELLA REISCRIZIONE DEI REDDITI DELL'ANNO PRECEDENTE, NEL CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE - VIOLAZIONE ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA NORMA.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, l'art. 22, comma primo, del D.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 limitatamente alla parte in cui dispone l'aumento del 10 per cento per i redditi di categoria A, B e C/1 da reiscrivere a ruolo in caso di omessa dichiarazione. La pura e semplice considerazione di un presumibile ulteriore sviluppo dell'attivita' del contribuente, con conseguente aumento del reddito, e' inidonea a legittimare la maggiorazione, perche' nessun elemento concreto o indice positivo, puo' essere posto a suo fondamento, mentre resta preclusa al contribuente la possibilita' di dimostrare di aver realizzato un reddito inferiore a quello iscritto a ruolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte